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La Costituzione
della
Repubblica
Italiana
(G.U .n. 298,
ediz. straord., del 27 dicembre 1947; G.U. n. 2 del 3 gennaio
1948)
Con le
modificazioni introdottevi con le leggi costituzionali :
- 9 febbraio 1963, n. 2:
"Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della
Costituzione"(G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963);
- 27 dicembre 1963, n. 3:
"Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e
istituzione della Regione Molise" (G.U. n. 3 del 4
gennaio 1964);
- 22 novembre 1967, n. 2 :
"Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e
disposizioni sulla Corte costituzionale" (G.U. n. 294
del 25 novembre 1967);
- 16 gennaio 1989, n. 1: "Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della
Costituzione" (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989);
- 4 novembre 1991, n. 1:
"Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della
Costituzione" (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991);
- 6 marzo 1992, n. 1:
"Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di
concessione di amnistia e indulto" (G.U. n. 57 del 9 marzo
1992);
- 29 ottobre 1993, n. 3: "Modifica
dell'articolo 68 della Costituzione" (G.U. n. 256 del
30 ottobre 1993);
- 22 novembre
1999, n.1: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni" (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999);
- 23 novembre
1999, n. 2:
"Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111
della Costituzione" (G.U. n.
300 del 23 dicembre 1999);
- 17 gennaio
2000, n. 1: "Modifica all'articolo 48 della Costituzione
concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero" (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000).
- 23 gennaio
2001, n.1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all'estero" (G.U. n. 19
del 24 gennaio 2001)
- 18 ottobre
2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art.
1.
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art.
2.
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art.
3.
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art.
4.
La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art.
5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art.
6.
La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.
7.
Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art.
8.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art.
9.
La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art.
12
La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
Parte
I
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
Titolo
I
RAPPORTI
CIVILI
Art.
13.
La libertà personale è
inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art.
15.
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero
di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art.
17.
I cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art.
18.
I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Art.
19.
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art.
20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art.
22.
Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Art.
24.
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i
modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa
per reati politici.
Art.
27.
La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
Art.
28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
Titolo
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art.
30.
È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e
i limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Art.
32.
La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art.
33.
L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le
norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Art.
34.
La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Titolo
III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art.
35.
La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art.
36.
Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art.
37.
La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art.
38.
Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è
libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art.
40.
Il diritto di sciopero si
esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art.
42.
La proprietà è pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art.
44.
Al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La Repubblica riconosce
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art.
47.
La Repubblica incoraggia
e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo
IV
RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal
fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
Art.
49.
Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art.
50.
Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art.
52.
La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art.
53.
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti i cittadini hanno
il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.
Parte
II
ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
Titolo
I
IL
PARLAMENTO
Sezione
I
LE
CAMERE.
Art.
55.
Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art.
56.
La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è
di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art.
57.
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art.
58.
I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art.
59.
È senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finché non siano riunite
le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono
di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art.
65.
La legge determina i casi
di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art.
66.
Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
Art.
68.
I membri del Parlamento
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza.
Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
Art.
69.
I membri del Parlamento
ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione
II
LA FORMAZIONE
DELLE LEGGI.
Art.
70.
La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art.
71.
L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art.
72.
Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in
quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate
dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art.
74.
Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Art.
76.
L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
Art.
78.
Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art.
79.
L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art.
80.
Le Camere autorizzano con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art.
81.
Le Camere approvano ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio provvisorio
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art.
82.
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo II
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
Art.
85.
Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
Art.
86.
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o
anche una sola di esse.
Non può esercitare tale
facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Art.
89.
Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
90.
Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
Titolo
III
IL
GOVERNO
Sezione
I
IL CONSIGLIO DEI
MINISTRI.
Art.
92
Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la
fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario di una
o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art.
95.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione
II
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
Art.
97.
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici
per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.
Sezione
III
GLI ORGANI
AUSILIARI.
Art.
99.
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art.
100.
Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
Titolo
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione
I
ORDINAMENTO
GIURISDIZIONALE.
Art.
101.
La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla
legge.
Art.
102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e
le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art.
103.
Il Consiglio di Stato e
gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art.
104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto
il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un
vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono, finché sono
in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art.
106.
Le nomine dei magistrati
hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art.
107.
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o
con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art.
109.
L’autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme le competenze del
Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia.
Sezione
II
NORME SULLA
GIURISDIZIONE.
Art.
111.
La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1
Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione
e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato
o del suo difensore.
La legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art.
112.
Il pubblico ministero ha
l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art.
113.
Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
Titolo
V
LE REGIONI, LE
PROVINCE, I COMUNI
Art.
114.
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art.
115.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art.
116.
Il Friuli-Venezia Giulia,
la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con
legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art.
117.
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e
le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato,
che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art.
118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Art.
119.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per
i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese
di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti.
Art.
120.
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art.
121.
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne
è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art.
122.
Il sistema di elezione e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i
suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna Regione ha uno
statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o
un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art.
124.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
125.
Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del
Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto
a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o
di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge.
Art.
128.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
129.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
130.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
131.
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art.
132.
Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa tramite referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un'altra.
Art.
133.
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
Titolo
VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione
I
LA CORTE
COSTITUZIONALE.
Art. 134.
La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Art.
135.
La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte
è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché |